A chi competono il ritiro e smaltimento dei toner esausti?

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A chi competono il ritiro e smaltimento dei toner esausti?

Su quest’argomento c’è molta confusione.

Chi dice che possano essere smaltiti con il normale servizio urbano (sbagliatissimo: si è perseguibili per abbandono di rifiuto!), chi dice che competano all’utilizzatore finale, chi al manutentore / noleggiatore.

Abbiamo sottoposto all’ing. Claudio Palerma il “contratto‐tipo” che proponiamo ai nostri clienti e gli abbiamo chiesto delucidazioni in merito: ecco cosa ci ha detto. «Le aziende che si occupano di noleggio e manutenzione di stampanti e multifunzione svolgono attività di assistenza tecnica e manutenzione su macchine noleggiate a clienti. La struttura contrattuale normalmente prevede che l’azienda effettui tutti gli interventi finalizzati alla “riparazione dei guasti e a tutte le operazioni di ispezione, regolazione, pulizia e controlli delle prestazioni“.

Condizione questa che  comprende la sostituzione del Toner, quando esaurito (la cartuccia) e/o esausto (l’apposito contenitore).

Il comma 4 dell’articolo 266 del T.U.A. (Testo Unico Ambientale), rimasto immutato anche dopo la nuova edizione del 152/2006, recita: “I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività”. In virtù di questa definizione non è consentito spostare fisicamente in alcun modo il rifiuto dal luogo di produzione. Tale considerazione tiene conto della rilevanza di indirizzo giuridico determinato dalla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 05 ottobre 1999, punto 49, che dispone che: «la nozione di “deposito temporaneo” deve interpretarsi in modo restrittivo e deve rispettare i principi menzionati all’articolo 130R del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 174 CE)». A tale fondamentale riferimento si aggiunge la nostra giurisprudenza con la massima stabilita dalla Suprema Corte con la sentenza 33866 del 08.06.2007, seguita dalla sentenza 9856 del 29.01.2009.

In altre parole, una volta che la cartuccia di toner esaurita o il contenitore del toner esausto vengono estratti dalla fotocopiatrice e messi, ad esempio, in una scatola di raccolta (o, per assurdo, appoggiati per terra), bene … quello diventa il luogo di “deposito temporaneo” dei rifiuti stessi. Come abbiamo detto, il “deposito temporaneo” (presso il cliente) risulta FISICAMENTE inamovibile e questo comporta che, dal “deposito temporaneo”, il rifiuto può solo essere preso in carico da un trasportatore autorizzato al trasporto di rifiuti per proseguire, poi, l’iter previsto dalla legge.

Riassumendo:

Le cartucce di stampa sono “già” rifiuti esattamente nello stesso secondo in cui vengono estratte dalla fotocopiatrice e, per trasportare un rifiuto, è necessario essere regolarmente autorizzati.

 Spenderei infine due parole sulle attività di manutenzione generica (ex 266, c.4 D.Lgs. 152/2006).

Ogni attività manutentiva prevede la prestazione d’opera presso una sede diversa da quella in cui ha sede l’impresa manutentrice e, nella gran parte dei casi, l’esecutore materiale dell’attività manutentiva non è il titolare dell’attività bensì uno o più operatori da lui organizzati e dipendenti.

L’espletamento dell’attività può comportare, di norma, la sostituzione di materiali (pezzi meccanici di materiali vari, liquidi di vario genere e composizione, apparecchiature ed oggetti di vario genere ecc.) con la conseguente origine di simili quantità di materiali sostituiti.

I rifiuti prodotti da attività manutentive generiche hanno, come luogo di produzione del rifiuto, quello effettivo di produzione (che in questo caso è l’azienda che ha noleggiato il bene) ed il produttore rimane identificato nell’impresa che ha prodotto il rifiuto nell’esecuzione della propria attività.

In conclusione: «è il titolare dell’attività da cui derivano i rifiuti che viene titolato dalla legge – comunitaria e nazionale – come produttore degli stessi e, in quanto tale, gravato di specifici oneri per la loro successiva gestione in base alla regola del chi inquina paga».

 

IN SINTESI

Indipendentemente da chi sia il proprietario della fotocopiatrice, quando esiste un’azienda incaricata di effettuare la manutenzione … TUTTI I RIFIUTI PROVENIENTI DA QUESTE ATTIVITÀ si considerano prodotti da quest’ultima.

Quindi, se venisse sostituito un pezzo della macchina, un contatore o altri pezzi che potrebbero essere riparati e/o recuperati allora sarebbe possibile il trasporto di queste parti presso la sede, legale od operativa, dell’azienda incaricata di effettuare la manutenzione per affidare, al titolare, la decisione del disfarsene; in tal caso non si configura trasporto di rifiuti ma un “semplice” trasporto di materiali e/o apparecchiature residuali.

Le cartucce di toner esaurito (così come il contenitore di toner esausto) che, come abbiamo detto, non possono avere altra classificazione che quella di RIFIUTO, devono rimanere presso il cliente e possono essere solamente smaltite.

 

A seguito di quanto ho scritto, in tutti i casi in cui il contratto di noleggio/manutenzione non preveda che la sostituzione del toner o cartuccia di stampa venga esplicitamente compresa tra le attività oggetto del contratto di manutenzione, competerà al locatario, in qualità di produttore del rifiuto, adempiere a tutti gli obblighi previsti dal T.U.A. in ragione della tipologia di rifiuti prodotti e delle correlate responsabilità gestionali e amministrative: deposito temporaneo, registri, formulari, MUD, Albo Gestori, Sistri ecc …

Tutto ciò nel caso dei consumabili il cui codice CER è 080318 e per il quale il detentore ha l’obbligo di disfarsene.

Volendo evitare che il cliente si ritrovi con questo problema (in termini di obblighi previsti dal T.U.A.) si può pensare di proporre un servizio di ritiro e smaltimento utilizzando, ad esempio, la formula ZEROZEROTONER con un contratto che potrebbe, perché no, essere inserito direttamente nel contratto pluriennale di noleggio/manutenzione.